Tipologia
- Sottosezione
Numerazione
- Numero definitivo
- 1
Consistenza rilevata
- Consistenza (testo libero)
- Unità archivistiche 84
Storia istituzionale/Biografia
Il Monte di Pietà, come molte altre magistrature romane di antico regime, disponeva di propri tribunali competenti in materia criminale e civile; tale giurisdizione, concessa dal pontefice Pio IV con motu proprio del 21 agosto 1560, delegava al cardinale protettore la funzione di giudice ordinario e perpetuo in cause civili, criminali e miste contro persone singole, università e società. Ai due tribunali avevano diritto di appellarsi, in caso di inquisizione, i dipendenti del Monte, quale tribunale a loro più favorevole. Il Tribunale criminale, tuttavia, non limitava la sua competenza ai reati commessi dai dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, ma esercitava la sua giurisdizione anche su tutti quei reati che venivano commessi all'interno del palazzo. Generalmente si trovano procedimenti per furto, appropriazione indebita, falsità, estorsione, ecc., ma anche per risse, aggressioni personali, fino agli omicidi. Negli statuti del 1617 a capo del tribunale risulta il cardinale protettore, il quale nominava un suo giudice deputato, che a sua volta provvedeva alla nomina di giudici sostituti, i quali generalmente operavano presso il Tribunale criminale del governatore, il più importante fra quelli romani del tempo (Sez. I, S. 1, fasc. 2, cap. III). Negli statuti del 1767 la funzione di giudice privativo spetta al tesoriere generale, nonché primo provvisore del Monte (Ivi, fasc. 7, cap. II), secondo quanto era stato già precedentemente disposto dal pontefice Benedetto XIV con motu proprio del 19 ottobre 1748. Gli inquisiti, se incarcerati, venivano detenuti di norma nelle carceri di quest'ultimo tribunale (Tor di Nona e Corte Savella). Il notaio che deteneva l'ufficio notarile del Monte di Pietà svolgeva direttamente, od attraverso suoi sostituti, le funzioni di cancelliere.
Storia archivistica
- A giudicare dalle serie conservate l'archivio sembra risultare in parte perduto. Infatti si conservano documenti attinenti alle seguenti serie: - Manuali d'atti - Broliardi - Testimoni a difesa - Processi. Sembrano quindi mancare i volumi riguardanti le querele, le investigazioni, i costituti, le fideiussioni, le sentenze. E' possibile che parte di questa documentazione mancante sia reperibile fra le carte del Tribunale del governatore. Tuttavia va rilevato che sia i manuali d'atti come i broliardi contengono anche documenti generalmente raccolti in altre serie, come specificato ad introduzione di ciascuna delle serie.
Criteri di ordinamento
- La documentazione conservata è raccolta secondo i criteri generalmente in uso presso le varie magistrature giudiziarie del tempo, ossia suddivisa secondo la tipologia dei documenti. Solo in casi eccezionali si provvedeva a raccogliere in un unico fascicolo gli atti di un intero procedimento, mentre nella maggior parte dei casi, per ricostruire l'intero iter processuale è necessario indagare all'interno delle singole serie.