Frazionamenti di mutui

Tipologia Livello
Data cronica
1956 - 1965

Tipologia

Sottoserie

Numerazione

Numero definitivo
4
Numero romano
IV

Consistenza rilevata

Consistenza (testo libero)
registri 2

Storia istituzionale/Biografia

Come enunciato nell'articolo 25 dello statuto del 1956 il presidente, con il concorso del direttore generale, poteva consentire che "a richiesta del mutuatario, il capitale originariamente concesso a mutuo (per il quale il Consiglio abbia già autorizzato il frazionamento) e la relativa ipoteca iscritta vengano frazionati nelle singole unità immobiliari facenti parte del complesso ipotecato, in conformità ai piani redatti dai tecnici di fiducia dell'Istituto" (vedi anche VIII.4, le posizioni "31 C" degli anni 1956-1960).
Le singole delibere venivano verbalizzate su un apposito registro e firmate dal presidente e dal direttore generale.

Ente