Sicurtà per bollettini smarriti

Tipologia Livello
Data cronica
1569 - 1871

Tipologia

Serie

Numerazione

Numero definitivo
1

Consistenza rilevata

Consistenza (testo libero)
Unità archivistiche 8

Storia istituzionale/Biografia

In caso di smarrimento dei bollettini era prevista la possibilità di rinnovare, secondo determinate procedure, la polizza di pegno. Il computista dei prestiti, individuata la partita corrispondente al bollettino perduto, faceva stendere un duplicato, che veniva conservato dall'archivista dei prestiti, e rilasciava all'interessato un rincontro del duplicato. Nel caso in cui da parte di quest'ultimo o di un suo procuratore si richiedesse la restituzione, il rinnovo o il pagamento del sopravanzo della vendita del pegno in virtù del duplicato, era previsto l'obbligo della sicurtà da rilasciarsi davanti ad un notaio; il dichiarante doveva prestare giuramento circa la proprietà del pegno e s'impegnava a sollevare il Monte da ogni danno o molestia. [Nota: Vedi Statuti del 1617, cap. XXXIV e Statuti rinnovati del 1767, cap. XLVI.]

Note

Si tratta di volumi di vario formato; la coperta è in cartone rivestito di pergamena; il supporto è cartaceo. Lo stato di conservazione è nel complesso mediocre; si rilevano alcuni danni di tipo meccanico (allentamento delle cuciture, lacerazioni), maculature di diverso colore a carico della legatura e l'indebolimento del supporto dovuto all'azione acida dell'inchiostro.

Ente